Art. 2.
(Trattamento di missione per il personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio nazionale).

      1. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo e alle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, per il Paese interessato. Qualora il personale non faccia parte di un contingente, la predetta indennità di missione è incrementata del 30 per cento nel caso in cui non si fruisca di vitto e di alloggio gratuiti a qualsiasi titolo. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
      2. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in aggiunta al trattamento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo, è attribuita altresì l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86. In attesa della definizione di tale indennità, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la misura della stessa è temporaneamente determinata secondo la tabella A allegata alla presente legge.
      3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano dal giorno di arrivo del personale nella prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al personale di cui al periodo precedente non compete l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
      4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti

 

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dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Al medesimo personale, qualora comandato in servizio isolato in territorio nazionale per attività inerenti alla missione con obbligo di fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione della difesa, è corrisposto il trattamento economico di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione in aggiunta al rimborso delle relative spese di viaggio.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.